Separazione ed assegnazione della casa familiare

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1747 del 29 gennaio 2016, ha statuito in merito alla natura di taluni accordi raggiunti in sede di separazione ed aventi ad oggetto la casa coniugale.

Secondo i Giudici di legittimità, quando i coniugi - nel siglare gli accordi di separazione - vi introducono una clausola che prevede l'assegnazione ad uno di essi dell'immobile familiare, rinviando tuttavia l'effetto traslativo della proprietà ad un momento successivo (ad esempio, la stipula di un rogito notarile), l'accordo deve essere interpretato come "accordo patrimoniale" e non "ad effetti reali".

Per consultare il testo della sentenza: http://www.osservatoriofamiglia.it/moduli/17506128__Accordi%20patrimoniali%20in%20separazione.pdf