
Composizione della crisi da sovraindebitamento
La Composizione della crisi da sovraindebitamento è una procedura che può essere richiesta solo dai piccoli imprenditori, professionisti e privati, ovvero, da soggetti a cui non si applica la legge fallimentare. Ricorrere a tale prassi, significa rivolgersi ai nuovi Organismi della composizione della crisi o richiedere al Tribunale di nominare un professionista, che possa aiutare il debitore a far fronte alla situazione debitoria e al pagamento di quanto dovuto - prima di subire l'espropriazione forzata dei beni - mediante un "Accordo di ristrutturazione del debito", un "Piano del consumatore" o la "Liquidazione dei beni".
Nel primo caso, il debitore formula una proposta di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti, anche mediante la cessione di propri crediti futuri, dando prova che il piano sia realizzabile, eventualmente con l’ausilio di garanzie e garanti. Elaborata la proposta, questa viene sottoposta ai creditori e deve incontrare il consenso di almeno il 60% degli stessi: il Tribunale, successivamente, verifica la sussistenza dei presupposti di Legge ed omologa l’accordo.
Nel secondo caso, il debitore può accedere al piano solo in presenza di determinati requisiti e condizioni (in primis, essere persona fisica senza debiti derivanti da attività di impresa o professione, essere incorso nel sovraindebitamento per cause non imputabili), deve fornire tutta la documentazione atta a descrivere la propria situazione economica e patrimoniale, e può formulare la richiesta 1 volta ogni 5 anni.
La terza procedura, infine, a fronte delle prime due che sono più simili ad un concordato, è affine a quella fallimentare.
Se le suindicate procedure hanno un esito favorevole, il debitore consegue una sostanziale riduzione dei propri debiti ed ulteriori benefici.
Lo Studio Legale Basile – Poddesu – Atzori, unitamente a consulenti esterni con cui collabora, è in grado di assistere il cliente in tutte le fasi della procedura.