PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA "RIFORMA ORLANDO"
Il 4 luglio 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, di procedura penale e all’ordinamento penitenziario", entrata in vigore 3 agosto 2017.
La c.d. ‘riforma Orlando’ è foriera di molte novità, tanto sul versante delle rilevanti modifiche apportate al codice penale e a quello di procedura penale, quanto su quello delle numerose deleghe al Governo.
Più precisamente, ed in sintesi:
1) Per quanto concerne gli interventi sul codice penale, di grande rilievo sono le modifiche apportate agli artt. 158-161 c.p., che contribuiscono a delineare una nuova disciplina del calcolo dei termini di prescrizione dei reati (ovviamente, non applicabile retroattivamente, in quanto meno favorevole di quella precedente).
Il legislatore ha introdotto poi, nell’art. 162-ter c.p., una nuova "causa estintiva del reato per condotte riparatorie", che potrà trovare applicazione – con le modalità previste della disciplina transitoria di cui all’art. 1 comma 2 della Legge – anche retroattivamente ed interessare dunque i processi in corso alla data di entrata in vigore della riforma. Sul punto, è opportuno rammentare che la successiva Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha reso inapplicabile detta causa estintiva al reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. (c.d. stalking)
Infine, il legislatore ha inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per alcune fattispecie di reato: trattasi dei delitti di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter comma 1 c.p.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.), rapina semplice ed aggravata (art. 628 commi 1 e 3) ed estorsione aggravata (art. 629 comma 2), per i quali l'intervento normativo ha riguardato le cornici edittali, oltreché - per il furto (art. 624 e 625 c.p.) e la rapina (art. 628 comma 4 c.p.) il bilanciamento di determinate circostanze aggravanti.
2) Quanto al codice di procedura penale, la riforma:
i) ha dettato, all’art. 72 bis c.p.p. (e 345 c.p.p.), una nuova disciplina processuale per i soggetti affetti da incapacità irreversibile;
ii) ha previsto una serie di modifiche afferenti i rapporti fra indagato e difensore, ossia l'assenso del difensore d’ufficio all'elezione di domicilio presso di sé (comma 4 bis dell'art. 162 c.p.p.), il differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare (art. 104 c.p.p.);
iii) ha riconosciuto alla persona offesa ulteriori diritti informativi e c.d. partecipativi, ossia quello di richiedere al Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni, informazioni relative allo stato del procedimento (art. 335 comma 3 ter c.p.p. e 90 bis c.p.p.), l’estensione del diritto di ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione anche alla persona offesa dal delitto di cui all’art. 624 bis c.p. (art. 408 comma 3 bis c.p.p.) e l’allungamento dei termini per proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione (artt. 408 e 409 c.p.p.);
iv) ha approntato una serie di misure finalizzate ad incidere sui tempi delle indagini preliminari, dettando un termine per promuovere l’incidente probatorio (art. 360 comma 4 bis e 5 c.p.p.), intervenendo sulla durata della fase investigativa (art. 407 comma 3 bis), sulle tempistiche dell’avocazione obbligatoria (art. 412 c.p.p.) e dell’archiviazione (art. 409 c.p.p) anche nei procedimenti contro ignoti (art. 415 comma 2 bis c.p.p.) e modificando la disciplina relativa al provvedimento di archiviazione ed alla sua impugnabilità (art. 410 bis c.p.p.);
v) ha modificato l’art. 428 c.p.p., prevedendo nuovamente la possibilità di appello avverso la sentenza di non luogo a procedere;
vi) ha modificato la disciplina del giudizio abbreviato (commi 4, 5 bis e 6 bis dell’art. 438 c.p.p. ed art. 422 comma 2 c.p.p.), anche nella sua forma c.d. ‘atipica’ (art. 458 c.p.p. e 464 comma 1 c.p.), quella concernente l'applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. 'patteggiamento' (art. 130 comma 1 bis c.p. e 448 comma 2 c.p.p) e quella sul procedimento per decreto (art. 459 comma 1 bis c.p.p., introducendo un nuovo criterio di ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva con quella detentiva);
vii) ha novellato la disciplina della struttura della motivazione della sentenza (art. 546 c.p.p.);
viii) ha rivisitato la disciplina generale delle impugnazioni (artt. 571 e 581 c.p.p.) e, nello specifico: a) il procedimento di appello, reintroducendo all'art. 599 bis c.p. il c.d. 'concordato' (anche con rinuncia ai motivi di appello), b) il procedimento di Cassazione, modificando l’art. 602 c.p.p., l’art. 613 c.p.p., (con il conseguente venir meno della possibilità per l’imputato di proporre personalmente il ricorso), gli artt. 618 comma 1 bis e ter c.p.p.) e gli artt. 620 comma 1 e 625 bis c.p.p., c) la normativa sulla rescissione del giudicato, la cui competenza è ora riservata alla Corte d’Appello (art. 629 bis c.p.p.);
ix) ha dettato alcune modifiche delle disposizioni di attuazione (artt. 129 comma 3 ter e 132 bis disp. att. c.p.p.), la più rilevante delle quali concerne la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza (artt. 45 bis, 134 bis e 146 bis disp. att. c.p.p.).
3) Numerose, infine, sono state le deleghe al Governo, ai fini dell'attuazione di alcune parti della riforma, le più rilevanti delle quali sono, senza dubbio, quelle afferenti: a) la riforma dell’Ordinamento penitenziario (eliminazione degli automatismi concernenti i reati ostativi di cui all'art. 4 bis, estensione della sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione fino a 4 anni), b) le misure di sicurezza personali (c.d. ridimensionamento del sistema del doppio binario), c) la riforma del casellario giudiziale, d) la delega in materia di intercettazioni (tradizionali ed a mezzo dei c.d. 'captatori informatici' ) e quella relativa alla disciplina delle impugnazioni nel processo penale.
In allegato, il provvedimento completo.