Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

Il testo è stato approvato a Montecitorio con 432 voti favorevoli ed una sola astensione.

Il provvedimento - varato dopo quattro passaggi parlamentari - introduce la possibilità per i minori di chiedere l'oscuramento dei siti ove si consumano le "cyber-aggressioni" e, come per lo stalking, stabilisce la "procedura di ammonimento" per i bulli. 

Le novità.
Il testo introduce, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, la definizione legislativa di bullismo telematico, inteso come ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto o furto di identità realizzata sul web a danno di minori.
I ragazzi sopra i 14 anni (anche all'insaputa degli esercenti la responsabilità genitoriale) potranno chiedere direttamente al gestore del sito l'oscuramento o la rimozione dell'aggressione on line. Nel caso in cui il gestore ignori l’allarme, la vittima (stavolta, tuttavia, a mezzo del genitore) potrà rivolgersi al Garante per la Privacy che, entro 48 ore, dovrà intervenire. Dalla definizione di gestore sono esclusi gli access provider, i cache provider ed i motori di ricerca.

In ogni istituto scolastico sarà individuato, tra i docenti, un referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Al Dirigente scolastico spetterà il compito di informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico ed attivare adeguate azioni educative. L'obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato.

Inoltre, così come previsto nella discplina normativa afferente il reato di stalking, viene introdotta la "procedura di ammonimento" contro il responsabile degli atti di bullismo: il "bullo" over 14 sarà convocato dal Questore, insieme ai genitori, e gli effetti dell'ammonimento cesseranno solo dopo il raggiungimento della maggiore età.

Per consultare il testo completo è possibile il download del pdf.