Affidamento minori - spese straordinarie
9 Maggio 2016
Non perde il diritto al rimborso il genitore affidatario dei figli che non ha concertato con l’altro una spesa straordinaria
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nell'ipotesi di decisioni di maggior interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che se non adempiuto comporta la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 3 dicembre 2015-3 febbraio 2016 n. 2127